giovedì 19 aprile 2012

Elezioni Amministrative 2012, guida al voto

Norme di riferimento, modalità di elezione, fac-simile delle schede. Tutte le informazioni in un vademecum realizzato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno.
In occasione delle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 sono state realizzate, dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'Interno, alcune schede informative per guidare il cittadino nel percorso di avvicinamento al voto.
Il documento, così come è stato organizzato, fornisce aggiornati riferimenti normativi sul tema, informazioni utili circa la composizione dei consigli comunali, le modalità di elezione, durata in carica degli eletti, quando e come si vota ed i fac-simile delle schede elettorali.

FONTI NORMATIVE


D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

LEGGE 7 GIUGNO 1991, N. 182
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio  comunale e del consiglio provinciale

D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 132
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1996, N. 197
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza


                                                                                                                
LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

LEGGE 26 MARZO 2010, N. 42
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.


                                                                                                        
LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 2012, N. 15
Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.
 

6 -7 MAGGIO 2012 ELEZIONI COMUNALI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
o) che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
h) da 7 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
i) da 6 membri negli altri comuni.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

ELETTORATO ATTIVO
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 6 maggio 2012.
Sono, altresì, elettori i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione (27 marzo 2012).
ELETTORATO PASSIVO
Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 6 maggio 2012. Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.
COME SI ELEGGONO IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
L’elezione del sindaco e del consiglio è contestuale. Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. È eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
Alla lista vengono assegnati tanti voti quanti sono quelli attribuiti al candidato sindaco collegato.
Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste con il metodo d’Hondt.A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 ... fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.
Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.
A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest’ultima si procede per sorteggio.
Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; a parità di cifra, secondo l’ordine di presentazione nella lista; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.
In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.
Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.


COME SI ELEGGE IL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per  l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.
Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), dividendo successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiticomplessivamente al gruppo di liste collegate.
Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei
voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista.
DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
CONVOCAZIONE COMIZI
La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell’Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (12 marzo 2012). Il prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della votazione (22 marzo 2012), ne dà avviso agli elettori.
Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.
CANDIDATURE
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni.
In occasione delle elezioni comunali del 2012 l’art.1 del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 ha previsto che i termini per la presentazione delle liste e delle candidature sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno (2 aprile 2012) alle ore 12 del trentatreesimo giorno (3 aprile 2012) antecedenti la data della votazione.

ORARIO DI VOTAZIONE
Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale si svolgono, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 6 maggio 2012 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 7 maggio 2012.

Gli eventuali ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 20 maggio 2012 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21 maggio 2012.
MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L’elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno.
Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
• per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà, altresì, manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo turno di votazione, verranno effettuate lunedì 7 maggio 2012, al termine delle operazioni di voto. Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 21 maggio 2012, al termine delle operazioni di votazione.

MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. I turno)








MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)



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